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CORONAVIRUS: COME FUNZIONA LA SOSPENSIONE DEL MUTUO PRIMA CASA?

CORONAVIRUS: COME FUNZIONA LA SOSPENSIONE DEL MUTUO PRIMA CASA?

CORONAVIRUS: COME FUNZIONA LA SOSPENSIONE DEL MUTUO PRIMA CASA?

Il Decreto Cura Italia dà la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo fino a 18 mesi a chi si trova in difficoltà economica a causa dell’emergenza coronavirus.

Come funziona la sospensione? Quali sono i requisiti per fare domanda?

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa istituito nel 2007 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Vista la situazione critica che stiamo vivendo, il Governo ha ritenuto opportuno intervenire con provvedimenti a favore della liquidità di famiglie, imprese e professionisti, perciò con il Decreto Cura Italia varato il 16 marzo scorso sono state potenziate misure di aiuto economico connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19.

In particolare, per quanto riguarda i mutui, il decreto ha esteso la platea di coloro che possono usufruire dei benefici del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa.

Oltre ai lavoratori dipendenti che hanno visto sospeso o ridotto l’orario di lavoro per almeno 30 giorni, in base alle ultime direttive possono accedere al Fondo anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino (ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000) di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato.

Dunque anche i lavoratori autonomi possono lenire il contraccolpo economico della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza coronavirus.

Quali sono le condizioni per richiedere la sospensione del mutuo?

Per richiedere la sospensione delle rate del mutuo il titolare del finanziamento deve dimostrare di vivere difficoltà temporanee dovute alla contingenza economica legata alla pandemia, documentando di:

  • aver perso il lavoro, oppure di aver subito la sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno un mese;
  • aver visto una riduzione del fatturato del 33% dal 21 febbraio 2020 alla data della domanda o comunque rispetto all’ultimo trimestre del 2019 nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti; la situazione deve essere documentata tramite autocertificazione.

Inoltre la misura è valida solo:

  1. per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge;
  2. per i mutui per l’acquisto di una prima casa di importo non superiore a 250 mila euro.

ATTENZIONE: durante la sospensione non è possibile effettuare la surroga del mutuo.

Come funziona la sospensione del mutuo?

L’ammissione al Fondo di solidarietà comporta la possibilità di sospendere il mutuo fino a 18 mesi.

La sospensione si applica ai mutui a tasso fisso, variabile e misto, alla surroga, ai mutui cartolarizzati, e ai prestiti di credito al consumo o finalizzati.

Durante la sospensione, il Fondo si farà carico esclusivamente del 50% dei mancati interessi, maturati sulle rate non versate e calcolati sui parametri Eurirs (tasso fisso) e Euribor (tasso variabile).

Il piano di ammortamento verrà poi prolungato per un periodo pari alla durata della sospensione: in pratica, trascorso il periodo di sospensione, le rate non versate vengono posticipate alla fine del mutuo e il mutuatario riprende a pagare partendo dalla quota capitale residua pre-sospensione.

Quali documenti servono?

Per tutte le domande di accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); infatti fino a dicembre è stato eliminato il tetto di 30.000 euro sul reddito.

Inoltre non è più necessario che il mutuo sia in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda, requisito che rischiava di penalizzare molti giovani neo-proprietari.

La richiesta deve essere presentata alla propria banca e, oltra alla domanda, sarà necessario fornire:

  • per i lavoratori dipendenti: certificazione del datore di lavoro che attesta la sospensione/riduzione dell’orario lavorativo;
  • per i lavoratori autonomi: autocertificazione attestante il calo di fatturato.

Trovi tutti i dettagli nel modulo per fare domanda, che puoi scaricare dal sito ufficiale del Mef cliccando qui.

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